Menzione «generato dall'IA»: le due vie che ne esentano, e che cosa esige ciascuna
L'articolo 50 del regolamento europeo sull'IA riguarda una categoria ristretta di pubblicazioni, e l'obbligo decade non appena c'è stata una revisione umana o un controllo editoriale sotto responsabilità editoriale assunta. Gli orientamenti che la Commissione ha pubblicato il 20 luglio 2026 precisano che cosa esige ciascuna di queste due vie, che cosa non conta per nessuna delle due, e quale gesto annulla l'esenzione una volta ottenuta.
L'obbligo riguarda solo una categoria ristretta di testi
Prima di cercare un'esenzione, conviene sapere se l'obbligo esiste. Il secondo comma dell'articolo 50, paragrafo 4, non riguarda i testi generati dall'IA in generale: riguarda i testi «pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico», e gli orientamenti ne dettagliano i tre elementi, che devono ricorrere insieme (punto 131). Se occorra scrivere «generato dall'IA» sui vostri articoli passa in rassegna i contenuti interessati, chatbot compresi. Questo articolo parte dall'ipotesi che il vostro testo rientri nel campo di applicazione.
Resta da sapere se il regolamento vi raggiunge. Un deployer stabilito nell'Unione è vincolato. Lo è anche un deployer stabilito in un paese terzo, non appena l'output del sistema è usato nell'Unione ed egli stesso ha previsto quella diffusione, dirigendola o autorizzandola. Non lo è, invece, quando il suo contenuto raggiunge un pubblico dell'Unione attraverso canali imprevedibili e fuori dal suo controllo (punto 13).
Un esempio del documento merita di essere letto fino in fondo, perché l'informazione sta nella parentesi. Il testo colloca fuori dal campo «un testo ritoccato dall'IA che fa parte di una pubblicità o di descrizioni di prodotto di un'impresa», e precisa: «che non includa alcuna asserzione relativa ad esempio alla salute, alla sicurezza dei consumatori o alla sostenibilità». Una scheda prodotto ordinaria, dunque, non ha nulla da segnalare. La stessa scheda, con l'aggiunta di un argomento ambientale, entra in una zona dove due regimi si incontrano: quello dell'articolo 50 e quello delle asserzioni ambientali, in cui dodici nuovi divieti diventano applicabili il 27 settembre 2026.
Il «o» dell'articolo 50 apre una seconda via
Ecco la frase che decide, nel testo ufficiale italiano del regolamento. «Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati o se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto».
La struttura è un «o» seguito da una «e». Una sola delle due forme di controllo basta, ma la responsabilità editoriale assunta si aggiunge in entrambi i casi. Gli orientamenti lo formulano come due condizioni cumulative (punto 133), la prima delle quali può essere soddisfatta in due modi. Che cosa copra ciascuna si legge in quel documento: il regolamento si limita a nominarle.
I due rami descrivono due gesti diversi, ed è il documento della Commissione a definirli. Esiste solo in inglese: le citazioni che seguono sono nostra traduzione, con il numero di punto per la verifica.
- La revisione umana è «l'esame deliberato della sostanza del contenuto da parte di una o più persone fisiche dotate di conoscenze pertinenti e di giudizio professionale riguardo alla materia esaminata», e la Commissione cita la revisione tra pari e le catene di validazione professionale. La verifica dell'esattezza dei fatti ne è il minimo richiesto (punto 134).
- Il controllo editoriale è «il controllo esercitato in pratica da un'entità editoriale responsabile», per esempio una direzione di redazione, «che ha il potere di approvare, modificare o respingere la sostanza del testo per motivi di merito», il che comprende la verifica dei fatti e la valutazione dell'affidabilità delle fonti (punto 134).
La differenza sta nella competenza richiesta. La prima via chiede qualcuno che conosca la materia; la seconda chiede qualcuno che abbia autorità sulla pubblicazione e la eserciti nel merito. Un editore che non può mettere uno specialista su ogni articolo dispone così di una strada praticabile, a condizione che il controllo riguardi la sostanza e sia reale.
Che cosa non vale né come revisione né come controllo editoriale
Il punto 135 chiude la porta a quattro pratiche diffuse, e lo fa in una sola frase: non soddisfano le condizioni i «controlli superficiali, meramente formali o procedurali, ad esempio una correzione ortografica o grammaticale», la «mera esistenza di una politica editoriale», i «processi di revisione automatizzati» e l'«approvazione editoriale superficiale, senza un impegno sostanziale del revisore umano o dell'entità editoriale».
Ciascuna colpisce un modo diffuso di credersi in regola. Pubblicare una politica di uso dell'IA non esenta da nulla se nessuno rilegge. Un circuito di validazione in cui si approva con un clic, senza leggere, non esiste agli occhi della norma. Due dei controesempi del documento sono netti: un sito che pubblica articoli generati sulle politiche dell'Unione senza alcuna revisione deliberata, e articoli generati poi riletti e corretti da un altro sistema di IA, con un redattore umano che si limita in seguito a un controllo grammaticale superficiale.
Quest'ultimo caso ci riguarda direttamente. Facciamo controllare i nostri articoli da più agenti automatici prima della pubblicazione, e quel passaggio rientra esattamente nel «processo di revisione automatizzato» che il punto 135 esclude. Serve alla qualità. L'esenzione, invece, poggia sulla revisione umana o sul controllo editoriale esercitato dalla persona che firma e che risponde.
Un ritocco dell'IA dopo la validazione fa decadere l'esenzione
Il punto più operativo del documento è anche il meno ripreso: su quindici pagine in francese dedicate all'articolo 50, ottenute con due ricerche il 16 settembre 2026, una sola lo enuncia. Quando un sistema di IA è usato per modificare, integrare o riformulare un contenuto dopo la validazione editoriale, il risultato va trattato come generato o manipolato dall'IA: «qualsiasi intervento sostanziale dell'IA che avvenga dopo che la revisione umana o il controllo editoriale hanno avuto luogo farà quindi decadere l'eccezione» (punto 136).
L'esenzione si perde dunque per l'ordine delle operazioni, senza che nulla di visibile cambi nel testo. I casi concreti sono ordinari: una passata di ottimizzazione automatica lanciata dopo la rilettura, un riassunto o un occhiello prodotti dal modello al momento della messa online, un titolo riformulato per ultimo per rispettare un vincolo di visualizzazione. La regola è semplice: la validazione umana deve essere l'ultima tappa sostanziale, e tutto ciò che viene dopo deve ripassare da lì.
La conseguenza pesa per chi pubblica in più lingue. Una versione tradotta da un modello dopo la validazione del testo di partenza è un intervento dell'IA successivo alla revisione. La Commissione lo conferma dall'altro lato, collocando tra i casi esentati la «traduzione assistita dall'IA di un articolo scritto da un essere umano, purché la traduzione stessa sia stata oggetto di una revisione umana». Otto lingue richiedono dunque otto riletture, e non una rilettura unica seguita da sette traduzioni automatiche.
Chi risponde deve essere reperibile
La seconda condizione viene talvolta trattata come una formalità. Esige che una persona fisica o giuridica detenga «la responsabilità giuridica ultima sulla pubblicazione del contenuto, compresi la revisione umana o il controllo editoriale»: una persona, un comitato di redazione o la società che pubblica (punto 138).
Il documento aggiunge un requisito di pubblicità proprio degli orientamenti. Per garantire la rendicontabilità e la fiducia del pubblico, «l'identità e i recapiti della persona giuridica, della persona fisica o della funzione che esercita la responsabilità editoriale dovrebbero essere resi pubblici in un luogo facilmente reperibile, se non lo sono già altrimenti», e la Commissione cita le condizioni d'uso del sito o le altre informazioni legali destinate all'utente, e il colophon o la nota di edizione per la carta stampata (punto 138).
Una precisazione evita qui un fraintendimento. Lo stesso documento ritiene che un'informazione non sia fornita in modo chiaro e distinguibile quando è sepolta in condizioni d'uso che i lettori non leggono (punto 142). Sono due informazioni diverse: la menzione «generato dall'IA», quando è dovuta, sta sul contenuto e deve essere percepita alla prima esposizione; l'identità del responsabile editoriale ha il suo posto nelle informazioni legali del sito. La prima accompagna il testo, la seconda qualifica l'editore.
Nel nostro caso, questa riga rinvia alle note legali, che indicano il direttore della pubblicazione e forniscono un indirizzo di contatto, e verso cui punta ogni pagina di articolo. Al punto 138 bastano un'identità e un contatto reperibili a livello di sito. La firma in calce all'articolo svolge un altro ruolo, quello che descriviamo in un articolo, una firma.
Chi è deployer quando il contenuto è prodotto da un prestatore esterno
L'obbligo grava sul deployer, termine che il regolamento usa per designare chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità. Tale autorità si definisce con la decisione di impiegare il sistema e con il dominio sul modo in cui è effettivamente usato, output compresi. Non è richiesto alcun dominio tecnico (punto 12).
Gli orientamenti ne traggono le conseguenze pratiche senza giri di parole. I dipendenti che agiscono su istruzione non sono deployer distinti dal loro datore di lavoro, giornalisti e creatori di contenuti compresi. Una persona giuridica «resta deployer anche se coinvolge terzi, ad esempio appaltatori o liberi professionisti, nel funzionamento del sistema per suo conto e sotto la sua responsabilità e il suo controllo» (punto 14). I fornitori di hosting e le piattaforme il cui ruolo si limita a diffondere contenuti creati da terzi non sono deployer (punto 16).
Il controesempio è quello che risolve un caso reale: «un'impresa che si limita a commissionare una pubblicità a un'agenzia, senza prendere decisioni né esercitare un controllo sul se e sul come l'agenzia usi l'IA nel processo di produzione, non è un deployer». In altri termini, la qualificazione segue chi decide dell'uso e della pubblicazione, qualunque sia la mano che ha scritto il prompt. Un editore che sceglie uno strumento, lo configura, valida e pubblica è deployer, qualunque sia il terzo che lo aziona. Un contratto lascia intatta questa qualificazione; ciò che può fare, e deve fare, è organizzare la tracciabilità.
Tre date, tre destinatari
L'articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026 e si rivolge ai fornitori come ai deployer, a seconda del paragrafo. Il 2 dicembre 2026 riguarda soltanto gli obblighi di marcatura e di rilevamento del fornitore: il calendario dell'AI Act per un editore separa i due regimi, e il nostro articolo su C2PA e SynthID dà lo stato reale dei segnali tecnici.
Una terza data va conosciuta perché incastra gli archivi di contenuti. Gli output prodotti prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente, testi di interesse pubblico compresi. Ma, aggiunge il punto 154, «al contrario, se testi generati o manipolati prima del 2 agosto 2026 sono pubblicati in tale data o successivamente, devono essere etichettati». Una bozza prodotta in primavera e messa online oggi rientra quindi nel regime pieno, e nell'esenzione se è stata riletta.
Domande frequenti
Il blog di un'azienda è un testo di interesse pubblico?
Il più delle volte no. Una pagina prodotto, un comparatore di gamma, una guida d'uso, un caso cliente non informano il pubblico su una questione di interesse pubblico. A far scattare il campo di applicazione è la materia trattata: appena una pagina porta un'asserzione di salute, di sicurezza dei consumatori o di sostenibilità, può entrarci, qualunque sia il supporto. La qualificazione si fa pagina per pagina.
Basta una rilettura da parte di un altro modello?
No. Il punto 135 colloca i processi di revisione automatizzati tra ciò che non soddisfa le condizioni, e uno dei controesempi del documento è proprio un articolo generato, riletto da un'altra IA e poi approvato da un umano solo nella forma. Un controllo automatico serve alla qualità del testo; l'esenzione resta legata alla revisione umana o al controllo editoriale.
Dove va la menzione quando è dovuta?
Il regolamento impone un momento più che un luogo: l'informazione è fornita in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima esposizione (articolo 50, paragrafo 5). Deve essere percepibile senza strumenti né azioni particolari, e non soddisfa questa condizione se è relegata in condizioni d'uso o sotto più livelli di menu.
Serve una pagina autore per beneficiare dell'esenzione?
No. Quel che gli orientamenti chiedono è che l'identità e i recapiti della persona o della funzione che esercita la responsabilità editoriale siano pubblici e facili da trovare. Le informazioni legali del sito assolvono a questo compito. Una pagina per firma risponde ad altri obiettivi, editoriali e di credibilità.
Questi orientamenti sono obbligatori?
Non lo sono, e lo dicono: solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare un'interpretazione autorevole (punto 5). Sono adottati sulla base dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera d), del regolamento e sono destinati alle autorità competenti quanto alle imprese, il che ne fa la lettura di riferimento in assenza di giurisprudenza. L'altra via riconosciuta per dimostrare la conformità è l'adesione al codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, che, secondo le FAQ della Commissione, è stato giudicato adeguato sia dalla Commissione sia dal comitato per l'IA.
Che cosa rischia un'impresa che non indica nulla?
La violazione degli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 15 000 000 EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo totale dell'esercizio precedente; si applica l'importo più elevato, e per una PMI quello più basso. La vigilanza spetta alle autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri, che possono agire d'ufficio o su denuncia, poiché ogni persona interessata dispone di un diritto di reclamo ai sensi dell'articolo 85.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), versione consolidata, articolo 50 e articolo 111, paragrafo 4. La versione consolidata è quella che integra il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026
- Orientamenti della Commissione sugli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, C(2026) 5054 final del 20 luglio 2026: il documento, 51 pagine, pubblicato in inglese. I numeri di punto citati nell'articolo sono quelli di quel documento
- FAQ della Commissione sugli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, disponibili in italiano come traduzione automatica della versione inglese
- Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, adesione volontaria
Questo articolo descrive uno stato del diritto e della prassi amministrativa rilevato il 16 settembre 2026 sui testi ufficiali. Non costituisce una consulenza legale.
Scritto da
Yann Léguillon
Presidente di Mazette, l'editore di Joornal. Accompagna le aziende che costruiscono la propria testata: strutturazione editoriale, visibilità nei motori di ricerca e nelle IA, produzione su larga scala.